IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento  dei  dati  personali  e le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa ivi citate;
  Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per la solidarieta'
sociale,  di  grazia  e giustizia, dell'interno, degli affari esteri,
delle  finanze,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica,  per i beni e le attivita' culturali, della sanita', della
pubblica  istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Capo I
             Principi generali in materia di trattamento
          di dati particolari da parte di soggetti pubblici

                               Art. 1
                Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto:
a) definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici
   sono   autorizzati   a  trattare  dati  sensibili  o  attinenti  a
   particolari  provvedimenti  giudiziari ai sensi degli articoli 22,
   comma  3,  e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto
   delle altre disposizioni previste dalla medesima legge;
b) individua,   inoltre,  alcune  rilevanti  finalita'  di  interesse
   pubblico,   per   il   cui   perseguimento   e'  consentito  detto
   trattamento, nonche' le operazioni eseguibili e i tipi di dati che
   possono essere trattati.
  2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1996,
   n.  675,  e  all'articolo  1,  comma 1, lettera i), della legge 31
   dicembre 1996, n. 676;
b) agli  enti  pubblici  economici,  ai  quali restano applicabili le
   disposizioni previste per i soggetti privati, ai sensi della legge
   31 dicembre 1996, n. 675;
c) ai  trattamenti  disciplinati  dalla  Presidenza della Repubblica,
   dalla  Camera  dei  deputati,  dal Senato della Repubblica e dalla
   Corte costituzionale, in conformita' ai rispettivi ordinamenti.
  3. Ai fini del presente decreto:
a) si  applicano  le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge
   31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge";
b) per   "dati"   si   intendono  i  dati  sensibili  o  attinenti  a
   provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24
   della legge.
  4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di cui al presente
Capo  si  applicano  in  ogni  caso  di trattamento dei dati comunque
effettuato da soggetti pubblici.
  5.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), n. 1),
della  legge  31  dicembre  1996, n. 676, e dall'articolo 1, comma 2,
della  legge  8  aprile 1998, n. 94, per la compiuta disciplina della
riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato al Governo  se non con determinazione  di principi
          e  criteri   direttivi e  soltanto per  il tempo limitato e
          per oggetti definiti.
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  La legge  23  agosto  1988, n.  400,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale   n.   214   del   12 settembre   1988,
          supplemento      ordinario,   concerne    la    "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei  Ministri";  in  particolare il    testo
          dell'art. 14 e' il seguente:
            "Art.   14   (Decreti   legislativi).   -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica   con    la    denominazione      di    "decreto
          legislativo"  e  con l'indicazione,  nel  preambolo,  della
          legge    di delegazione, della  deliberazione del Consiglio
          dei    Ministri  e  degli  altri     adempimenti        del
          procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.
            2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire
          entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il
          testo  del   decreto legislativo   adottato dal  Governo e'
          trasmesso al    Presidente  della  Repubblica,    per    la
          emanazione,  almeno venti  giorni  prima  della scadenza.
            3.    Se la   delega legislativa   si   riferisce ad  una
          pluralita'  di oggetti distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il  Governo puo' esercitarla   mediante   piu'
          atti   successivi   per    uno  o    piu'    degli  oggetti
          predetti.  In    relazione    al termine   finale stabilito
          dalla   legge   di   delegazione,   il   Governo    informa
          periodicamente    le   Camere   sui   criteri   che   segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
            4. In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti  delle   due Camere competenti per materia entro
          sessanta   giorni,      indicando    specificamente      le
          eventuali  disposizioni  non   ritenute corrispondenti alle
          direttive  della legge di delegazione.    Il  Governo,  nei
          trenta      giorni   successivi,  esaminato  il     parere,
          ritrasmette con  le  sue  osservazioni e   con    eventuali
          modificazioni,  i  testi  alle  commissioni   per il parere
          definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
            -   La legge   31 dicembre   1996, n.    675,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio 1997,  reca
          norme in materia di "Tutela  delle  persone    o  di  altri
          soggetti rispetto al trattamento  dei dati personali".
            -    La  legge   31 dicembre   1996, n.   676, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio  1997,    reca
          norme  di  "Delega  al Governo in materia   di tutela delle
          persone  e di altri soggetti  rispetto al  trattamento  dei
          dati personali".
            -  La  legge 6 ottobre 1998,  n. 344, reca: "Differimento
          del termine per l'esercizio della   delega  prevista  dalla
          legge   31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento
          dei dati personali".
            - Il decreto  legislativo  6    novembre  1998,  n.  389,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre
          1998, reca: "Disposizioni in materia   di trattamento    di
          dati particolari  da  parte di  soggetti pubblici".
           Note all'art. 1:
            -  L'art. 22  della legge 31 dicembre 1996, n.  675, come
          modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
            "Art. 22 (Dati sensibili). - 1.  I dati personali  idonei
          a  rivelare  l'origine  razziale  ed etnica, le convinzioni
          religiose, filosofiche o di  altro  genere,   le   opinioni
          politiche,      l'adesione      a      partiti,  sindacati,
          associazioni  od  organizzazioni a   carattere   religioso,
          filosofico,   politico   o     sindacale,  nonche'  i  dati
          personali idonei a rivelare  lo stato   di   salute   e  la
          vita  sessuale, possono  essere oggetto di trattamento solo
          con   il   consenso   scritto   dell'interessato  e  previa
          autorizzazione del Garante.
            1-bis. Il  comma 1 non   si applica    ai  dati  relativi
          agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con
          lo  Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
          articoli 7 e 8 della Costituzione,  nonche'    relativi  ai
          soggetti    che con   riferimento   a finalita'   di natura
          esclusivamente   religiosa   hanno  contatti  regolari  con
          le medesime confessioni, che  siano trattati  dai  relativi
          organi  o enti civilmente  riconosciuti, sempreche'  i dati
          non siano   comunicati o  diffusi  fuori    delle  medesime
          confessioni.  Queste    ultime  determinano idonee garanzie
          relativamente ai trattamenti effettuati.
            2. Il  Garante comunica   la decisione    adottata  sulla
          richiesta  di  autorizzazione    entro    trenta    giorni,
          decorsi i  quali  la  mancata pronuncia equivale a rigetto.
          Con   il   provvedimento    di    autorizzazione,    ovvero
          successivamente,  anche sulla base di  eventuali verifiche,
          il  Garante   puo'  prescrivere   misure   e   accorgimenti
          a    garanzia dell'interessato,   che   il   titolare   del
          trattamento  e'  tenuto  ad adottare.
            3.  Il  trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
          di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici  economici,
          e'  consentito   solo   se   autorizzato      da   espressa
          disposizione    di legge,  nella quale  siano specificati i
          tipi di dati che possono  essere  trattati,  le  operazioni
          eseguibili  e  le rilevanti finalita' di interesse pubblico
          perseguite.  In  mancanza di   espressa   disposizione   di
          legge     e    fuori  dai    casi  previsti    dai  decreti
          legislativi  di    modificazione  ed    integrazione  della
          presente  legge,    emanati  in attuazione della   legge 31
          dicembre 1996,   n. 676,   i  soggetti    pubblici  possono
          richiedere  al    Garante, nelle more  della specificazione
          legislativa,  l'individuazione delle attivita', tra  quelle
          demandate  ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
          rilevanti finalita'  di interesse pubblico e  per le  quali
          e'  conseguentemente  autorizzato, ai sensi del comma 2, il
          trattamento dei dati indicati al comma 1.
            3-bis. Nei  casi in  cui e'   specificata, a norma    del
          comma  3, la finalita' di rilevante interesse pubblico,  ma
          non  sono  specificati  i tipi   di dati   e le  operazioni
          eseguibili,   i soggetti    pubblici,  in  applicazione  di
          quanto  previsto  dalla    presente  legge  e   dai decreti
          legislativi di  attuazione della legge   31 dicembre  1996,
          n.    676,  in  materia  di  dati sensibili, identificano e
          rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i  tipi
          di dati  e    di  operazioni  strettamente  pertinenti    e
          necessari    in relazione   alle finalita'   perseguite nei
          singoli    casi,    aggiornando    tale     identificazione
          periodicamente.
            4.  I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
          e la vista sessuale possono essere oggetto  di  trattamento
          previa autorizzazione del  Garante, qualora  il trattamento
          sia   necessario     ai  fini     dello  svolgimento  delle
          investigazioni  di  cui    all'art.  38  delle    norme  di
          attuazione, di  coordinamento e  transitorie del codice  di
          procedura  penale,  approvate  con   decreto legislativo 28
          luglio 1989,    n.  271,  e  successive  modificazioni,  o,
          comunque,  per   far valere o difendere in sede giudiziaria
          un diritto di  rango pari a quello dell'interessato, sempre
          che  i  dati  siano    trattati  esclusivamente  per   tali
          finalita'  e  per   il periodo  strettamente  necessario al
          loro perseguimento.  Il Garante prescrive  le misure e  gli
          accorgimenti   di   cui   al      comma  2  e  promuove  la
          sottoscrizione di un  apposito codice di deontologia  e  di
          buona  condotta secondo  le modalita'  di cui  all'art. 31,
          comma  1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art.
          43, comma 2".
            - L'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,  e'  il
          seguente:
            "Art.  24    (Dati  relativi  ai    provvedimenti  di cui
          all'art.  686 del codice di procedura   penale).  -  1.  Il
          trattamento      dei   dati  personali  idonei  a  rivelare
          provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1,  lettere  a)  e
          d),  2    e  3, del codice di procedura  penale, e' ammesso
          soltanto se autorizzato da espressa disposizione  di  legge
          o  provvedimento  del Garante che specifichino le rilevanti
          finalita' di interesse pubblico del  trattamento, i    tipi
          di  dati trattati  e le  precise operazioni autorizzate".
            -  L'art.  4  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
          seguente:
            "Art.  4 (Particolari  trattamenti  in ambito  pubblico).
          - 1.  La presente  legge  non si  applica  al   trattamento
          di  dati  personali effettuato:
            a)  dal    centro elaborazione dati   di cui   all'art. 8
          della   legge 1 aprile 1981,   n.  121,    come  modificato
          dall'art.   43, comma  1, della presente legge, ovvero  sui
          dati destinati a confluirvi  in base alla legge, nonche' in
          virtu'  dell'accordo  di  adesione  alla   Convenzione   di
          applicazione dell'accordo  di Schengen,  reso esecutivo con

          legge 30 settembre 1993, n. 388;
            b) dagli  organismi di cui  agli articoli 3, 4  e 6 della
          legge  24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui  dati coperti da
          segreto di Stato  ai  sensi  dell'art.  12  della  medesima
          legge;
            c)  nell'ambito  del servizio  del casellario  giudiziale
          di   cui al titolo IV del  libro  decimo  del    codice  di
          procedura  penale  e  al regio decreto 18  giugno 1931,  n.
          778, e  successive modificazioni,  o, in base  alla  legge,
          nell'ambito  del    servizio  dei  carichi  pendenti  nella
          materia penale;
            d)  in  attuazione  dell'art.  371-bis,  comma   3,   del
          codice    di procedura penale o,  per ragioni di giustizia,
          nell'ambito  di  uffici  giudiziari,    del       Consiglio
          superiore  della  magistratura   e  del Ministero di grazia
          e giustizia;
            e)   da   altri   soggetti   pubblici   per finalita'  di
          difesa  o  di sicurezza dello   Stato o    di  prevenzione,
          accertamento    o  repressione  dei  reati,    in  base  ad
          espresse   disposizioni   di   legge       che    prevedano
          specificamente il trattamento.
            2.  Ai  trattamenti    di cui al comma  1 si applicano in
          ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9,  15,  17,
          18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per
          i  trattamenti  di  cui  alla  lettera  b)  del comma 1, le
          disposizioni di cui agli articoli 7 e 34".
            -  L'art.  1 della legge 31  dicembre 1996, n. 676,  come
          modificato dall'art.  5, comma  2,  del D.Lgs.   9   maggio
          1997,  n.  123, e'  il seguente:
            "Art.   1  (Delega  per    l'emanazione  di  disposizioni
          integrative della legislazione in materia  di tutela  delle
          persone  e    di altri soggetti rispetto al  trattamento di
          dati personali). -   1. Il   Governo  della  Repubblica  e'
          delegato  ad  emanare,    entro diciotto mesi dalla data di
          entrata  in  vigore    della  presente   legge,   uno     o
          piu'      decreti   legislativi      recanti   disposizioni
          integrative della   legislazione  in  materia    di  tutela
          delle  persone    e    di  altri    soggetti  rispetto   al
          trattamento  dei  dati  personali,   con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  specificare  le modalita'  di  trattamento  dei  dati
          personali  utilizzati  a  fini  storici,  di   ricerca e di
          statistica, tenendo  conto  dei  principi  contenuti  nella
          raccomandazione  n. R. (83) 10, adottata il   23  settembre
          1983    dal      Consiglio    d'Europa,      e   successive
          modificazioni,  con particolare  riferimento alla    durata
          della    loro  conservazione  ed   alle garanzie   adeguate

          prescritte  dalla normativa comunitaria riguardo   ai  dati
          raccolti  per  scopi diversi  da quelli statistici, storici
          o scientifici   e successivamente    conservati  per  tali,
          diverse, finalita';
            b)    garantire    la   piena   attuazione dei   principi
          previsti    dalla  legislazione    in  materia    di   dati
          personali  nell'ambito  dei diversi settori  di  attivita',
          nel  rispetto   dei   criteri direttivi   e   dei  principi
          della    normativa    comunitaria    e    delle    seguenti
          raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:
            1) n. R. (81) 1, del 23  gennaio 1981, in materia di dati
          sanitari, e successive modificazioni;
            2)  n.  R.  (85)  20,  del  25  ottobre  1985,  sui  dati
          utilizzati per fini di direct marketing;
            3) n. R. (86) 1, del 23  gennaio 1986, sui dati impiegati
          per scopi di sicurezza sociale;
            4)    n.  R.   (89) 2,   del 18   gennaio 1989,  sui dati
          utilizzati per finalita' di lavoro;
            5)   n. R.   (90)   19, del   13   settembre  1990,    in
          materia  di    dati  personali  utilizzati per finalita' di
          pagamento e di altre operazioni connesse;
            6)  n.  R.  (91)  10,  del  9   settembre   1991,   sulla
          comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi
          pubblici;
            7) n.  R. (95) 4,  del 7 febbraio  1995, sulla protezione
          dei  dati  personali   nel    settore   dei    servizi   di
          telecomunicazione,   con particolare  riguardo  ai  servizi
          telefonici;
            c)    razionalizzare   il   trattamento   economico   del
          personale   del Garante  per    la  protezione  dei    dati
          personali in relazione  a quello previsto  dall'ordinamento
          per    ogni   altra   Autorita'   di   garanzia secondo  il
          tendenziale    criterio    dell'uniformita'  a  parita'  di
          responsabilita' costituzionale;
            d) individuare  i presupposti  per l'attribuzione  di  un
          numero  di  identificazione  personale,  ivi    compreso il
          codice fiscale,   e per il trattamento   del    medesimo  e
          delle    informazioni    ad esso   connesse, nonche' per il
          collegamento con  altri  dati,    sentita  l'Autorita'  per
          l'informatica      nella       pubblica    amministrazione,
          prevedendo  nella pubblica   amministrazione,    prevedendo
          adeguate      garanzie      con  riferimento  ai  numeri di
          identificazione personale  connessi  a  dati  di  carattere
          sensibile   o idonei  a  rivelare  i provvedimenti  di  cui
          all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di
          procedura penale;
            e)  stabilire   le      modalita'   e   i   termini   per
          l'aggiornamento,  per  la  rettificazione  e   per le altre
          modificazioni  dei  dati      effettuati   in   conseguenza
          dell'esercizio    dei   diritti dell'interessato  o  di  un
          provvedimento  del  Garante per  la  protezione   dei  dati
          personali, quando i dati personali sono riprodotti su disco
          ottico;
            f)  prevedere   forme semplificate  di notificazione  del
          trattamento  dei    dati      personali    e    del    loro
          trasferimento    all'estero,    con particolare riguardo ai
          trattamenti non automatizzati di  dati  diversi  da  quelli
          sensibili  e da  quelli di cui  all'art. 686 del  codice di
          procedura penale, ed    ulteriori  casi  di  esonero    dal
          relativo    obbligo    per   trattamenti   da   individuare
          preventivamente che, in ragione delle relative modalita'  o
          della  natura  dei dati personali, non presentino rischi di
          un danno all'interessato, ferma  restando  l'applicabilita'
          delle altre disposizioni di legge;
            g) prevedere  forme di  semplificazione degli adempimenti
          a  carico  delle piccole imprese e di coloro che esercitano
          imprese artigiane;
            h)    estendere   l'applicazione    delle    disposizioni
          relative    al  trattamento   dei dati   da parte   di  chi
          esercita  la professione  di giornalista,   ad    eccezione
          delle  disposizioni    concernenti   i   dati sensibili, ai
          soggetti che   esercitano con  carattere    di  continuita'
          l'attivita'   di pubblicista  o  di  praticante giornalista
          iscritti, rispettivamente, negli   elenchi  di    cui  agli
          articoli  26 e  33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
            i)   adattare,   ai   trattamenti  in   ambito   pubblico
          esclusi  dall'applicazione  della  legislazione  in materia
          di  tutela  delle persone  e  di  altri  soggetti  rispetto
          al    trattamento    dei    dati  personali,  i    principi
          desumibili  dalla  medesima    legislazione, sulla base dei
          seguenti criteri:
               1) pieno recepimento dei principi medesimi;
            2) rispetto dei  principi stabiliti dalla Convenzione  n.
          108  sulla  protezione     delle  persone     rispetto   al
          trattamento  automatizzato  di dati di carattere personale,
          adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa   esecutiva
          con  legge    21  febbraio    1989,  n. 96,   nonche' della
          normativa  comunitaria,  tenendo  conto   dei  criteri   di
          cui  alla raccomandazione  n. R.  (87) 15,  adottata il  17
          settembre  1987 dal Consiglio d'Europa;
            3)    ricognizione   puntuale   dei    soggetti  pubblici
          titolari   dei trattamenti esclusi,  nonche'  dei  medesimi
          trattamenti;
            4)      introduzione       degli     adattamenti     resi
          indispensabili    dalla  specificita'  degli      interessi
          perseguiti dai suddetti  trattamenti in ambito pubblico;
            5)   particolare  considerazione  per  i  trattamenti  di
          dati    che  implichino  maggiori  rischi   di   un   danno
          all'interessato;
            6) specificazione delle modalita' attraverso  le quali si
          svolge  il  controllo  sul rispetto delle disposizioni   di
          legge che presiedono  ai  suddetti  trattamenti  in  ambito
          pubblico;
            l)    prevedere  norme    che  favoriscano    lo sviluppo
          dell'informatica giuridica e le modalita' di  collegamento,
          per l'autorita' giudiziaria e per  l'autorita' di  pubblica
          sicurezza,   con      le   banche     dati  della  pubblica
          amministrazione;
            m)   mantenere il   raccordo   tra   le  attivita'    del
          Garante  per   la protezione    dei  dati    personali    e
          quelle  dell'Autorita'   per l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione,  anche   modificando le disposizioni della
          legislazione in materia  di tutela delle persone e di altri
          soggetti rispetto al  trattamento dei dati personali  e del
          decreto   legislativo  12   febbraio  1993,   n.  39,     e
          successive  modificazioni,  nonche' l'armonizzazione  dello
          stato giuridico  del relativo personale;
            n) stabilire le modalita' applicative della  legislazione
          in  materia  di protezione   dei dati  personali ai servizi
          di  comunicazione    e  di  informazione  offerti  per  via
          telematica, individuando i titolari del trattamento di dati
          inerenti   i   servizi  accessibili  al     pubblico  e  la
          corrispondenza  privata,  nonche'  i  compiti del   gestore
          anche   in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su
          base internazionale;
            o)  individuare  i  casi  in      cui,   all'atto   della
          comunicazione  o  della  diffusione   di   dati   personali
          provenienti   da   archivi,    registri,  elenchi,  atti  o
          documenti    tenuti  da  pubbliche  amministrazioni,  debba
          essere indicata la fonte di acquisizione dei dati".
            -  La  legge  8  aprile  1998, n.  94,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  86  del  14  aprile    1998,  reca:
          "Conversione    in   legge,   con   modificazioni,      del
          decreto-legge    17  febbraio    1998,  n.    23,   recante
          disposizioni   urgenti   in  materia    di  sperimentazioni
          cliniche in campo oncologico  e altre  misure   in  materia
          sanitaria".  L'art. 1  della predetta legge e' il seguente:
            "Art.  1.    - 1. Il  decreto-legge 17  febbraio 1998, n.
          23,  recante  disposizioni   urgenti   in   materia      di
          sperimentazioni  cliniche  in  campo  oncologico    e altre
          misure in  materia sanitaria,  e' convertito  in legge  con
          le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
            2.  Con  i  decreti  legislativi  di  cui  alla  legge 31
          dicembre 1996, n.   676,  e    sulla  base    dei  principi
          contenuti    nella  medesima    legge  nel decreto-legge 17
          febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente legge,
          e'  disciplinata l'intera materia della   riservatezza  dei
          dati personali connessi alle prescrizioni mediche.
            3.   La  presente  legge  entra  in    vigore  il  giorno
          successivo  a  quello  della    sua  pubblicazione    nella
          Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana".